MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO


DECRETO 28 marzo 2008 , n. 76 Pubblicato nella GU. nr. 92 del 18 aprile 2008

Regolamento concernente disposizioni per l'adempimento degli obblighi
di  comunicazione  a  carico  delle  imprese,  per  le  modalita'  di
accertamento e verifica delle spese per il credito d'imposta inerente
le attivita' di ricerca e di sviluppo, di cui ai commi 280, 281 e 282
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
                IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
  Visti   i   commi 280,   281  e  282  dell'articolo 1  della  legge
27 dicembre 2006, n. 296, con i quali si prevede che:
    a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al
31 dicembre  2006 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso
alla data del 31 dicembre 2009, e' attribuito alle imprese un credito
d'imposta  nella  misura  del  10  per  cento dei costi sostenuti per
attivita'   di  ricerca  e  sviluppo,  in  conformita'  alla  vigente
disciplina  comunitaria  degli  aiuti di Stato in materia, e che tale
misura  e'  elevata  al  15  per  cento  qualora i costi di ricerca e
sviluppo siano riferiti a contratti stipulati con universita' ed enti
pubblici di ricerca;
    ai  fini  della  determinazione del credito d'imposta i costi non
possono  superare l'importo di 15 milioni di euro per ciascun periodo
d'imposta;
    il   credito   d'imposta  deve  essere  indicato  nella  relativa
dichiarazione  dei redditi e non concorre alla formazione del reddito
ne'  della  base  imponibile  dell'imposta  regionale sulle attivita'
produttive  e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96
e  109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive  modificazioni,  ed e' utilizzabile ai fini dei versamenti
delle  imposte  sui  redditi e dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive dovute per il periodo d'imposta in cui le spese sono state
sostenute;  l'eventuale eccedenza e' utilizzabile in compensazione ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
e  successive  modificazioni,  a  decorrere  dal  mese  successivo al
termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa
al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito e' concesso;
  Visto  il  comma 283  del  citato articolo 1 della legge n. 296 del
2006  il  quale  prevede  che con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono individuati gli obblighi di comunicazione a carico delle imprese
per  quanto  attiene  alla  definizione  delle attivita' di ricerca e
sviluppo agevolabili e le modalita' di verifica ed accertamento della
effettivita'  delle  spese  sostenute  e coerenza delle stesse con la
disciplina comunitaria;
  Visto  il comma 66 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n.
244, che modifica i commi 280 e 281 del citato articolo 1 della legge
n.  296  del  2006,  elevando  al  40 per cento la misura del credito
d'imposta  per  i  costi  di  ricerca e sviluppo riferiti a contratti
stipulati  con  universita' ed enti pubblici di ricerca, ed elevando,
inoltre, a 50 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta l'importo
complessivo   massimo   dei  costi  su  cui  determinare  il  credito
d'imposta;
  Vista  la  disciplina  comunitaria  in  materia di aiuti di Stato a
favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01);
  Vista  la decisione della Commissione europea dell'11 dicembre 2007
C(2007) 6042 def. con la quale si stabilisce che il credito d'imposta
sopra  citato,  non  classificandosi come aiuto di Stato, non rientra
nel  campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1 del Trattato
CE;
  Visto  l'articolo 17,  commi 3  e  4 della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla Sezione
consultiva  per  gli  atti  normativi  nell'adunanza dell'11 febbraio
2008;
  Ritenuto  di  accogliere  le  osservazioni e proposte formulate dal
Consiglio  di Stato, valutando di non dare corso all'accoglimento dei
suggerimenti   rimessi   alla   valutazione   delle   Amministrazioni
proponenti,  di  cui ai punti 1.2, 1.4.2 del citato parere, in quanto
suscettibili di ingenerare problematicita' applicative;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma  dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988,
con  nota del 14 marzo 2008 ed il relativo nulla osta manifestato con
nota del 20 marzo 2008;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                               Oggetto
  1.  Con  il  presente  decreto  sono  individuati  gli  obblighi di
comunicazione   a  carico  delle  imprese  per  quanto  attiene  alle
attivita'  di  ricerca  e di sviluppo agevolabili e alle modalita' di
verifica  e  accertamento  della effettivita' delle spese e dei costi
sostenuti e della loro coerenza con la disciplina comunitaria.
 
        
                    .Avvertenza:
              Le    note    qui   pubblicate   sono   state   redatte
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3  del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   Italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Per   le  direttive  CE  vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee  (GUCE)  o  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione
          europea (GUUE).
 
          Note alle premesse:
 
              - Il  testo  dell'art.  1,  commi 280, 281 e 282, della
          legge  27 dicembre  2006, n. 296, recante «Disposizioni per
          la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
          Stato  (legge finanziaria 2007)», pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, S.O., sono i seguenti:
              «280.  A  decorrere  dal periodo d'imposta successivo a
          quello  in  corso  al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura
          del  periodo  d'imposta  in corso alla data del 31 dicembre
          2009, alle imprese e' attribuito un credito d'imposta nella
          misura  del  10 per cento dei costi sostenuti per attivita'
          di  ricerca  industriale  e  di sviluppo precompetitivo, in
          conformita' alla vigente disciplina comunitaria degli aiuti
          di  Stato in materia, secondo le modalita' dei commi da 281
          a  285.  La  misura  del  10 per cento e' elevata al 40 per
          cento  qualora i costi di ricerca e sviluppo siano riferiti
          a  contratti  stipulati con universita' ed enti pubblici di
          ricerca.
              281. Ai fini della determinazione del credito d'imposta
          i costi non possono, in ogni caso, superare l'importo di 50
          milioni di euro per ciascun periodo d'imposta.
              282.  Il  credito  d'imposta deve essere indicato nella
          relativa  dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla
          formazione   del   reddito   ne'   della   base  imponibile
          dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive,  non
          rileva  ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109,
          comma 5,  del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
          al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22 dicembre
          1986,   n.   917,   e   successive   modificazioni,  ed  e'
          utilizzabile  ai  fini  dei  versamenti  delle  imposte sui
          redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive
          dovute  per  il periodo d'imposta in cui le spese di cui al
          comma 280  sono  state  sostenute; l'eventuale eccedenza e'
          utilizzabile  in  compensazione  ai  sensi dell'art. 17 del
          decreto  legislativo  9 luglio  1997,  n. 241, e successive
          modificazioni,  a  decorrere dal mese successivo al termine
          per   la  presentazione  della  dichiarazione  dei  redditi
          relativa  al  periodo d'imposta con riferimento al quale il
          credito e' concesso.».
              - Il testo degli articoli 96 e 109, comma 5 del decreto
          del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
          recante  «Approvazione  del  testo  unico delle imposte sui
          redditi»,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre
          1986, n. 302, S.O., sono i seguenti:
              «Art.  96.  (Interessi  passivi).  -  1.  Gli interessi
          passivi  e gli oneri assimilati, diversi da quelli compresi
          nel  costo  dei  beni  ai  sensi  del  comma 1, lettera b),
          dell'art. 110, sono deducibili in ciascun periodo d'imposta
          fino  a  concorrenza  degli  interessi  attivi  e  proventi
          assimilati. L'eccedenza e' deducibile nel limite del 30 per
          cento   del   risultato   operativo  lordo  della  gestione
          caratteristica.  La  quota  del  risultato  operativo lordo
          prodotto a partire dal terzo periodo d'imposta successivo a
          quello  in corso al 31 dicembre 2007, non utilizzata per la
          deduzione  degli interessi passivi e degli oneri finanziari
          di  competenza,  puo'  essere  portata  ad  incremento  del
          risultato operativo lordo dei successivi periodi d'imposta.
              2.   Per   risultato  operativo  lordo  si  intende  la
          differenza  tra il valore e i costi della produzione di cui
          alle  lettere A) e B) dell'art. 2425 del codice civile, con
          esclusione delle voci di cui al numero 10, lettere a) e b),
          e  dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali,
          cosi'  come  risultanti dal conto economico dell'esercizio;
          per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi
          contabili  internazionali  si  assumono  le  voci  di conto
          economico corrispondenti.
              3.  Ai  fini  del presente articolo, assumono rilevanza
          gli  interessi  passivi e gli interessi attivi, nonche' gli
          oneri  e  i  proventi assimilati, derivanti da contratti di
          mutuo,    da    contratti    di    locazione   finanziaria,
          dall'emissione  di obbligazioni e titoli similari e da ogni
          altro  rapporto  avente  causa  finanziaria, con esclusione
          degli  interessi  impliciti  derivanti  da debiti di natura
          commerciale  e  con  inclusione,  tra gli attivi, di quelli
          derivanti da crediti della stessa natura. Nei confronti dei
          soggetti  operanti  con  la  pubblica  amministrazione,  si
          considerano  interessi attivi rilevanti ai soli effetti del
          presente articolo anche quelli virtuali, calcolati al tasso
          ufficiale   di   riferimento   aumentato   di   un   punto,
          ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi.
              4.   Gli  interessi  passivi  e  gli  oneri  finanziari
          assimilati indeducibili in un determinato periodo d'imposta
          sono  dedotti dal reddito dei successivi periodi d'imposta,
          se  e  nei  limiti  in  cui in tali periodi l'importo degli
          interessi  passivi  e  degli oneri assimilati di competenza
          eccedenti  gli interessi attivi e i proventi assimilati sia
          inferiore  al 30 per cento del risultato operativo lordo di
          competenza.
              5.   Le   disposizioni   dei  commi precedenti  non  si
          applicano  alle  banche  e  agli  altri soggetti finanziari
          indicati  nell'art.  1  del  decreto legislativo 27 gennaio
          1992,  n. 87, con l'eccezione delle societa' che esercitano
          in  via esclusiva o prevalente l'attivita' di assunzione di
          partecipazioni  in  societa' esercenti attivita' diversa da
          quelle   creditizia   o   finanziaria,   alle   imprese  di
          assicurazione  nonche'  alle  societa' capogruppo di gruppi
          bancari   e   assicurativi.   Le   disposizioni  dei  commi
          precedenti   non   si  applicano,  inoltre,  alle  societa'
          consortili  costituite  per l'esecuzione unitaria, totale o
          parziale, dei lavori, ai sensi dell'art. 96 del regolamento
          di   cui   al   decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          21 dicembre   1999,  n.  554,  alle  societa'  di  progetto
          costituite  ai sensi dell'art. 156 del codice dei contratti
          pubblici  relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e alle societa'
          costituite per la realizzazione e l'esercizio di interporti
          di  cui  alla  legge  4 agosto  1990,  n. 240, e successive
          modificazioni,   nonche'  alle  societa'  il  cui  capitale
          sociale  e'  sottoscritto prevalentemente da enti pubblici,
          che  costruiscono o gestiscono impianti per la fornitura di
          acqua, energia e teleriscaldamento, nonche' impianti per lo
          smaltimento e la depurazione.
              6.  Resta ferma l'applicazione prioritaria delle regole
          di indeducibilita' assoluta previste dall'art. 90, comma 2,
          e  dai commi 7 e 10 dell'art. 110 del presente testo unico,
          dall'art.  3,  comma 115,  della legge 28 dicembre 1995, n.
          549,  in  materia  di interessi su titoli obbligazionari, e
          dall'art.  1,  comma 465,  della legge 30 dicembre 2004, n.
          311,  in  materia  di interessi sui prestiti dei soci delle
          societa' cooperative.
              7.  In  caso di partecipazione al consolidato nazionale
          di  cui  alla  sezione  II  del  presente capo, l'eventuale
          eccedenza   di   interessi   passivi  ed  oneri  assimilati
          indeducibili  generatasi  in capo a un soggetto puo' essere
          portata  in  abbattimento del reddito complessivo di gruppo
          se  e  nei  limiti  in  cui  altri soggetti partecipanti al
          consolidato presentino, per lo stesso periodo d'imposta, un
          risultato   operativo   lordo  capiente  non  integralmente
          sfruttato  per  la  deduzione. Tale regola si applica anche
          alle eccedenze oggetto di riporto in avanti, con esclusione
          di   quelle   generatesi   anteriormente  all'ingresso  nel
          consolidato nazionale.
              8. Ai soli effetti dell'applicazione del comma 7, tra i
          soggetti virtualmente partecipanti al consolidato nazionale
          possono  essere  incluse  anche  le  societa' estere per le
          quali  ricorrerebbero  i requisiti e le condizioni previsti
          dagli articoli 117, comma 1, 120 e 132, comma 2, lettere b)
          e c).  Nella  dichiarazione  dei  redditi  del  consolidato
          devono  essere  indicati  i  dati  relativi  agli interessi
          passivi  e  al  risultato  operativo  lordo  della societa'
          estera corrispondenti a quelli indicati nel comma 2.».
              «5.  Le  spese  e gli altri componenti negativi diversi
          dagli   interessi   passivi,   tranne  gli  oneri  fiscali,
          contributivi  e  di  utilita' sociale, sono deducibili se e
          nella  misura  in cui si riferiscono ad attivita' o beni da
          cui  derivano  ricavi  o  altri  proventi  che concorrono a
          formare  il  reddito  o  che  non  vi  concorrono in quanto
          esclusi.  Se  si riferiscono indistintamente ad attivita' o
          beni  produttivi  di  proventi computabili e ad attivita' o
          beni  produttivi  di  proventi  non  computabili  in quanto
          esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per
          la  parte  corrispondente  al  rapporto tra l'ammontare dei
          ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
          d'impresa  o  che  non  vi  concorrono  in quanto esclusi e
          l'ammontare  complessivo  di  tutti i ricavi e proventi. Le
          plusvalenze  di  cui  all'art.  87,  non  rilevano  ai fini
          dell'applicazione del periodo precedente.».
              Il  testo dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio
          1997,  n.  241,  recante  «Norme  di  semplificazione degli
          adempimenti  dei  contribuenti in sede di dichiarazione dei
          redditi  e  dell'imposta  sul  valore  aggiunto, nonche' di
          modernizzazione    del    sistema    di    gestione   delle
          dichiarazioni.»,   pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale
          28 luglio 1997, n. 174, e' il seguente:
              «Art.  17. (Oggetto).  -  1.  I  contribuenti  eseguono
          versamenti  unitari  delle  imposte,  dei contributi dovuti
          all'I.N.P.S.  e  delle  altre  somme  a favore dello Stato,
          delle  regioni  e  degli  enti previdenziali, con eventuale
          compensazione   dei  crediti,  dello  stesso  periodo,  nei
          confronti   dei   medesimi   soggetti,   risultanti   dalle
          dichiarazioni   e   dalle   denunce  periodiche  presentate
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
          data di presentazione della dichiarazione successiva.
              2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
          i crediti e i debiti relativi:
                a) alle    imposte   sui   redditi,   alle   relative
          addizionali  e  alle  ritenute alla fonte riscosse mediante
          versamento  diretto  ai  sensi  dell'art. 3 del decreto del
          Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per
          le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta
          ferma  la  facolta'  di  eseguire  il  versamento presso la
          competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
          tal caso non e' ammessa la compensazione;
                b) all'imposta  sul  valore  aggiunto dovuta ai sensi
          degli  articoli 27  e  33  del decreto del Presidente della
          Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633, e quella dovuta dai
          soggetti di cui all'art. 74;
                c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi
          e dell'imposta sul valore aggiunto;
                d) all'imposta   prevista   dall'art.  3,  comma 143,
          lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
                e) ai  contributi previdenziali dovuti da titolari di
          posizione  assicurativa  in una delle gestioni amministrate
          da enti previdenziali, comprese le quote associative;
                f) ai   contributi   previdenziali  ed  assistenziali
          dovuti   dai   datori   di  lavoro  e  dai  committenti  di
          prestazioni  di collaborazione coordinata e continuativa di
          cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
                g) ai  premi per l'assicurazione contro gli infortuni
          sul  lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
          testo  unico  approvato  con  decreto  del Presidente della
          Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
                h) agli  interessi  previsti  in  caso  di  pagamento
          rateale ai sensi dell'art. 20;
                h-bis)   al   saldo  per  il  1997  dell'imposta  sul
          patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
          30 settembre  1992,  n. 394, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
          Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge
          28 febbraio   1986,   n.  41,  come  da  ultimo  modificato
          dall'art.  4  del  decreto-legge  23 febbraio  1995, n. 41,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
          n. 85;
                h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
          Ministro  delle  finanze,  di  concerto con il Ministro del
          tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica, e
          con i Ministri competenti per settore;
                h-quater)   al   credito   d'imposta  spettante  agli
          esercenti sale cinematografiche.».
              -   Il   testo  dell'art.  1,  commi 283,  della  legge
          27 dicembre  2006,  n.  296,  recante  «Disposizioni per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge   finanziaria   2007)»,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, S.O., e' il seguente:
              «283.   Con   decreto   del   Ministro  dello  sviluppo
          economico,  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia e
          delle  finanze  da  adottare  entro  il 31 marzo 2008, sono
          individuati  gli  obblighi  di comunicazione a carico delle
          imprese per quanto attiene alla definizione delle attivita'
          di  ricerca  e  sviluppo  agevolabili  e  le  modalita'  di
          verifica  ed  accertamento  della  effettivita' delle spese
          sostenute   e  coerenza  delle  stesse  con  la  disciplina
          comunitaria di cui al comma 280.».
              - Per il testo dell'art. 1, commi 280, 281, della legge
          27 dicembre 2006, n. 296, si veda le note alle premesse.
              -  La  disciplina  comunitaria  in  materia di aiuti di
          Stato  a  favore  di  ricerca,  sviluppo  e innovazione, e'
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione europea
          30 dicembre 2006, n. C 323.
              -  Il  testo dell'art. 87, paragrafo 1 del Trattato che
          istituisce  la  Comunita'  europea, recante «Aiuti concessi
          dagli  Stati»  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale delle
          Comunita'  europee  n.  C  325  del 24 dicembre 2002, e' il
          seguente:
              «Art.  87.  - 1. Salvo deroghe contemplate dal presente
          trattato,  sono  incompatibili con il mercato comune, nella
          misura  in  cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli
          aiuti   concessi   dagli  Stati,  ovvero  mediante  risorse
          statali,   sotto  qualsiasi  forma  che,  favorendo  talune
          imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare
          la concorrenza.».
              -  Il  testo  dell'art.  17,  commi  3  e 4 della legge
          23 agosto  1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita'
          di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
          1988, n. 214, S.O., e' il seguente:
              «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.».
 
        
      
                               Art. 2.
                        Attivita' ammissibili
  1.  Coerentemente  con quanto previsto dalla disciplina comunitaria
in  materia  di  aiuti  di  Stato  a  favore  di  ricerca, sviluppo e
innovazione,   sono  ammissibili  al  credito  d'imposta  di  cui  ai
commi 280 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.
296, le seguenti attivita' di ricerca e sviluppo:
    a) lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire
nuove  conoscenze  sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili,
senza  che  siano  previste  applicazioni  o  utilizzazioni  pratiche
dirette;
    b) ricerca  pianificata  o indagini critiche miranti ad acquisire
nuove  conoscenze,  da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti,
processi  o  servizi  o  permettere  un  notevole  miglioramento  dei
prodotti,  processi  o  servizi esistenti; creazione di componenti di
sistemi   complessi   necessaria   per  la  ricerca  industriale,  in
particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione
dei prototipi di cui alla lettera c);
    c) acquisizione,  combinazione,  strutturazione  e utilizzo delle
conoscenze  e capacita' esistenti di natura scientifica, tecnologica,
commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni
per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; puo'
trattarsi   anche  di  altre  attivita'  destinate  alla  definizione
concettuale,  alla  pianificazione  e alla documentazione concernenti
nuovi   prodotti,   processi   e   servizi;  tali  attivita'  possono
comprendere  l'elaborazione  di  progetti,  disegni,  piani  e  altra
documentazione,  purche'  non  siano  destinati  a  uso  commerciale;
realizzazione  di  prototipi  utilizzabili per scopi commerciali e di
progetti  pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali,
quando il prototipo e' necessariamente il prodotto commerciale finale
e  il  suo costo di fabbricazione e' troppo elevato per poterlo usare
soltanto  a  fini  di  dimostrazione  e  di  convalida.  L'eventuale,
ulteriore  sfruttamento  di  progetti  di dimostrazione o di progetti
pilota  a  scopo  commerciale comporta la deduzione dei redditi cosi'
generati  dai  costi  ammissibili. Produzione e collaudo di prodotti,
processi   e   servizi,  a  condizione  che  non  siano  impiegati  o
trasformati  in  vista  di  applicazioni  industriali o per finalita'
commerciali.  Non  sono  ammissibili  le  modifiche  di  routine o le
modifiche  periodiche  apportate  a  prodotti,  linee  di produzione,
processi  di  fabbricazione,  servizi esistenti e altre operazioni in
corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.
 
        
                    Nota all'art. 2:
 
              - Per il testo dell'art. 1, commi 280, 281 e 282, della
          legge 27 dicembre 2006, si veda le note alle premesse.
 
        
      
                               Art. 3.
                        Soggetti beneficiari
  1. Possono beneficiare del credito d'imposta le imprese operanti in
tutti  i  settori  di attivita', escluse le imprese in difficolta' di
cui  alla  definizione  degli  Orientamenti comunitari sugli aiuti di
Stato  per  il  salvataggio  e  la  ristrutturazione  di  imprese  in
difficolta' (2004/C 244/2).
 
        
                    Nota all'art. 3:
              -   Il  testo  della  Comunicazione  della  Commissione
          europea  per  gli  orientamenti  comunitari  sugli aiuti di
          Stato  per  il  salvataggio  e  la  ristrutturazione  delle
          imprese   in  difficolta',  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione europea del 1° ottobre 2004, n. C244.
 
        
      
                               Art. 4.
                          Costi ammissibili
  1.  Ai  fini  della  determinazione  del  credito  d'imposta,  sono
ammissibili,  nel  limite  massimo  di 50 milioni di euro per ciascun
periodo  d'imposta,  i  costi,  nella  misura  congrua  e pertinente,
riguardanti:
    a) il  personale,  limitatamente a ricercatori e tecnici, purche'
impiegati nell'attivita' di ricerca e sviluppo;
    b) gli strumenti e le attrezzature di laboratorio, nella misura e
per  il  periodo  in cui sono utilizzati per l'attivita' di ricerca e
sviluppo;
    c) i  fabbricati ed i terreni esclusivamente per la realizzazione
di  centri  di  ricerca,  nella  misura  e per il periodo in cui sono
utilizzati per l'attivita' di ricerca e sviluppo;
    d) la  ricerca contrattuale, le competenze tecniche e i brevetti,
acquisiti  ovvero  ottenuti  in  licenza da fonti esterne a prezzi di
mercato,   nell'ambito   di  un'operazione  effettuata  alle  normali
condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione;
    e) i  servizi  di  consulenza,  utilizzati esclusivamente ai fini
dell'attivita' di ricerca e sviluppo;
    f) le spese generali;
    g) i  costi  sostenuti  per  l'acquisto di materiali, forniture e
prodotti analoghi, utilizzati per l'attivita' di ricerca e sviluppo.
  2.  Con  riferimento  ai  costi di cui alla lettera a) del comma 1,
viene  preso  in  considerazione  il  costo  aziendale  del personale
dipendente,  compreso  quello  assunto con contratto «a progetto», in
rapporto   all'effettivo  impiego  per  le  attivita'  di  ricerca  e
sviluppo.
  3.  Con  riferimento  ai  costi  di  cui  alla  lettere b) e c) del
comma 1,  sono  ammissibili  le  quote  di  ammortamento,  nei limiti
dell'importo  risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti
con  decreto del Ministro delle finanze del 31 dicembre 1988, recante
Coefficienti di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali
impiegati   nell'esercizio   di   attivita'   commerciali,   arti   e
professioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 febbraio 1989,
n.  27,  S.O.,  in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per
l'attivita' di ricerca e sviluppo.
  4.  Con  riferimento  ai costi di cui alla lettera f), del comma 1,
sono  ammissibili  spese generali forfetarie nella misura del 10% dei
costi di cui al comma 1, lettera a).
  5.  I fabbricati, gli strumenti e le attrezzature, sono ammissibili
anche  se  acquisiti mediante locazione finanziaria, a condizione che
la  durata  del  contratto  non  sia  inferiore  a  quella  stabilita
dall'articolo 102,   comma 7,  del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi,   di   cui   al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
22 dicembre  1986, n. 917. In tal caso, alla determinazione dei costi
ammissibili  concorrono  le  quote  capitali dei canoni, in relazione
alla  misura  e  al  periodo di utilizzo per l'attivita' di ricerca e
sviluppo.
 
        
                    Nota all'art. 4:
              -  Il  testo  dell'art.  102,  comma 7  del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917,
          recante  «Approvazione  del  testo  unico delle imposte sui
          redditi»,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre
          1986, n. 302, S.O., e' il seguente:
              «7.  Per  i  beni  concessi  in  locazione  finanziaria
          l'impresa   concedente  che  imputa  a  conto  economico  i
          relativi canoni deduce quote di ammortamento determinate in
          ciascun  esercizio  nella  misura  risultante  dal relativo
          piano    di   ammortamento   finanziario.   Per   l'impresa
          utilizzatrice  che  imputa  a  conto  economico i canoni di
          locazione finanziaria, la deduzione e' ammessa a condizione
          che  la durata del contratto non sia inferiore ai due terzi
          del  periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente
          stabilito  a  norma del comma 2, in relazione all'attivita'
          esercitata  dall'impresa  stessa; in caso di beni immobili,
          qualora  l'applicazione  della  regola  di  cui  al periodo
          precedente  determini  un risultato inferiore a undici anni
          ovvero  superiore  a diciotto anni, la deduzione e' ammessa
          se   la  durata  del  contratto  non  e',  rispettivamente,
          inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni.
          Per  i  beni  di  cui all'art. 164, comma 1, lettera b), la
          deducibilita'   dei  canoni  di  locazione  finanziaria  e'
          ammessa  a  condizione  che la durata del contratto non sia
          inferiore  al  periodo  di  ammortamento  corrispondente al
          coefficiente  stabilito  a  norma  del comma 2. La quota di
          interessi  impliciti desunta dal contratto e' soggetta alle
          regole dell'art. 96.».
 
        
      
                               Art. 5.
                     Procedure di comunicazione
  1.   L'impresa   beneficiaria  indica,  a  pena  di  decadenza,  in
un'apposita  sezione  della  dichiarazione  dei  redditi il prospetto
relativo ai costi sulla base dei quali e' stato determinato l'importo
del credito d'imposta.
 
        
      
                               Art. 6.
                              Controlli
  1.  I  controlli  sulla corretta fruizione del credito d'imposta da
parte  delle  imprese beneficiarie sono effettuati dall'Agenzia delle
entrate  nell'ambito  dell'ordinaria  attivita' di controllo. Qualora
siano  necessarie  valutazioni  di  carattere  tecnico in ordine alla
ammissibilita'  di  specifiche  attivita'  ovvero  alla  pertinenza e
congruita'  dei  costi,  i controlli possono essere effettuati con la
collaborazione  del  Ministero  dello sviluppo economico, che, previa
richiesta  della  stessa  Agenzia,  esprime  il proprio parere ovvero
dispone  la  partecipazione  di  proprio  personale  all'attivita' di
controllo.
  2.  Con  riferimento  ai  costi  sulla  base  dei  quali  e'  stato
determinato  l'importo del credito d'imposta, le imprese beneficiarie
sono  tenute  a conservare tutta la documentazione utile a dimostrare
l'ammissibilita'  e  l'effettivita'  degli  stessi  e in particolare,
oltre  ai  titoli  di  spesa  relativi  alle  acquisizioni  di beni e
servizi:
    a) per  quanto  riguarda i costi del personale, fogli di presenza
nominativi   riportanti   per   ciascun   giorno   le  ore  impiegate
nell'attivita'   di   ricerca   e   sviluppo,   firmati   dal  legale
rappresentante  dell'impresa  beneficiaria,  ovvero  dal responsabile
dell'attivita' di ricerca e sviluppo;
    b) per  quanto  riguarda  gli  strumenti  e  le  attrezzature  di
laboratorio,  dichiarazione  del  legale rappresentante dell'impresa,
ovvero   del  responsabile  dell'attivita'  di  ricerca  e  sviluppo,
relativa  alla  misura  ed  al  periodo  in cui gli stessi sono stati
utilizzati per l'attivita' di ricerca e sviluppo;
    c) per  quanto riguarda i fabbricati dedicati esclusivamente alla
realizzazione   di   centri  di  ricerca,  dichiarazione  del  legale
rappresentante  dell'impresa,  ovvero del responsabile dell'attivita'
di  ricerca e sviluppo, relativa alla misura ed al periodo in cui gli
stessi sono stati utilizzati per l'attivita' di ricerca e sviluppo;
    d) per   quanto  riguarda  le  acquisizioni  effettuate  mediante
locazione  finanziaria,  documentazione attestante il costo sostenuto
dal concedente.
  3.  La  documentazione  di  cui  alle  lettere a), b), c)  e d) del
comma 2  e'  predisposta  annualmente  entro la data di presentazione
della  dichiarazione  dei  redditi ed e' controfirmata da un revisore
dei  conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei
conti,   dei   dottori   commercialisti,   dei  ragionieri  e  periti
commerciali  o  in  quello  dei  consulenti  del  lavoro,  ovvero dal
responsabile del centro di assistenza fiscale.
 
        
      
                               Art. 7.
                        Recupero del credito
  1.  Qualora  venga  accertato il mancato rispetto dei presupposti e
delle  condizioni  previste  per  la fruizione del credito d'imposta,
l'Agenzia    delle   entrate   procede   al   recupero   dell'importo
indebitamente   fruito,  dei  relativi  interessi  e  delle  sanzioni
applicabili,   secondo   le  disposizioni  previste  dall'articolo 1,
commi da  421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per quanto
non  disciplinato  si applicano le disposizioni in materia di imposta
sui redditi.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
    Roma, 28 marzo 2008
                             Il Ministro
                      dello sviluppo economico
                               Bersani
                      Il Ministro dell'economia
                           e delle finanze
                           Padoa Schioppa
 
Visto, il Guardasigilli: Scotti
Registrato  alla  Corte  dei  conti  il  14 aprile  2008  Ufficio  di
controllo  atti  Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1,
foglio n. 356
 
        
                    Nota all'art. 7:
 
              -  Il testo dell'art. 1, commi da 421 a 423 della legge
          30 dicembre  2004,  n.  311,  recante  «Disposizioni per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge   finanziaria   2005)»,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 31 dicembre 2004, n. 306, S.O.:
              «421.   Ferme  restando  le  attribuzioni  e  i  poteri
          previsti  dagli  articoli 31  e  seguenti  del  decreto del
          Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 600, e
          successive  modificazioni,  nonche'  quelli  previsti dagli
          articoli 51  e  seguenti  del  decreto del Presidente della
          Repubblica   26 ottobre   1972,   n.   633,   e  successive
          modificazioni, per la riscossione dei crediti indebitamente
          utilizzati  in  tutto o in parte, anche in compensazione ai
          sensi  dell'art.  17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
          n. 241, e successive modificazioni, l'Agenzia delle entrate
          puo'   emanare   apposito  atto  di  recupero  motivato  da
          notificare   al  contribuente  con  le  modalita'  previste
          dall'art.  60  del  citato  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  n.  600  del  1973.  La  disposizione del primo
          periodo  non  si  applica  alle attivita' di recupero delle
          somme   di  cui  all'art.  1,  comma 3,  del  decreto-legge
          20 marzo  2002, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  17 maggio  2002,  n.  96, e all'art. 1, comma 2, del
          decreto-legge  24 dicembre  2002,  n.  282, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27.
              422. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte,
          delle somme dovute entro il termine assegnato dall'ufficio,
          comunque  non  inferiore a sessanta giorni, si procede alla
          riscossione  coattiva con le modalita' previste dal decreto
          del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
          e successive modificazioni.
              423.  La competenza all'emanazione degli atti di cui al
          comma 421,  emessi  prima  del termine per la presentazione
          della   dichiarazione,   spetta   all'ufficio   nella   cui
          circoscrizione  e' il domicilio fiscale del soggetto per il
          precedente periodo di imposta.».